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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15285 del 12/06/2018 (Rv. 649127 - 01)

Esercizio in forma organizzata di attività di intermediazione o consulenza finanziaria - Attività di impresa commerciale - Sussistenza - Fattispecie.

Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'esercizio in forma organizzata di un'attività di intermediazione o di consulenza finanziaria determina la soggezione alla procedura concorsuale, poiché l'art. 1 l.fall. rimanda alla nozione di imprenditore commerciale di cui all'art. 2195 c.c., che vi annovera, tra gli altri, coloro che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, un'attività intermediaria nella circolazione di beni (comprese quindi le imprese finanziarie), un'attività bancaria o assicurativa e in genere le "altre attività ausiliarie delle precedenti". (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto fallibile il soggetto dedito ad una attività consistente in servizi di intermediazione e di consulenza finanziaria, con l'utilizzazione di personale dipendente).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15285 del 12/06/2018 (Rv. 649127 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_001, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Cod_Civ_art_2195