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Stato di insolvenza delle società – Cass. n. 7087/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - in genere - Società non in liquidazione - Stato d'insolvenza - Accertamento - Criteri - Rapporto tra attività e passività - Irrilevanza - Impotenza strutturale a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni - Necessità.

 

In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell’attività.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 (Rv. 664119 - 01)

 

Corte

Cassazione

7087

2022