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Credito da rivalsa IVA e contributo previdenziale – Cass. n. 6909/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Fallimento - Credito da rivalsa IVA e contributo previdenziale - Privilegio professionale ex art. 2751 bis c.c. - Regime temporale - Natura sostanziale – Conseguenze - Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione – privilegi.

 

In tema di ammissione allo stato passivo, la norma che, novellando l'art. 2751 bis, n. 2, c.c., ha riconosciuto natura privilegiata alla rivalsa IVA e al contributo previdenziale collegati alle prestazioni professionali, attiene alla qualità dei crediti - consistente nella loro prelazione rispetto ad altri - contenendo disposizioni di carattere sostanziale, e non processuale, regolate, in assenza di espressa deroga normativa, dal principio generale di cui all'art. 11 prel. c.c., secondo cui le leggi non sono retroattive. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante il momento in cui i menzionati crediti erano stati azionati, evidenziando come non fosse pertinente il richiamo ad alcune pronunce della Corte costituzionale che, con le decisioni nn. 170/2013 e 176/2017, si era occupata della diversa problematica della legittimità di norme che espressamente disponevano la retroattività di nuovi privilegi erariali e, con la decisione n. 1/2020, aveva esaminato l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6906 del 02/03/2022 (Rv. 664560 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751

 

Corte

Cassazione

6906

2022