150 Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali - Dlgs 14/2019 -Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 150 Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 150 Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
la giurisprudenza |green
___________________________________________________________
Documenti collegati:
fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello