Skip to main content

1a file per eventi commercialisti video seminari

Lunedì, 05 Febbraio 2018 (h. 14-16)



Banche dati online e offline. Internet, la posta elettronica ordinaria e certificata. - Evento gratuito 

RELATORE Avv. Domenico Condello - Docente Universitario di Informatica Giuridica - Direttore Scientifico Foroeuropeo

PROGRAMMA 1.Internet: i siti web, il nome a dominio, la ricerca della documentazione 2.Le banche dati online e offline 3.La posta elettronica ordinaria e certificata 4.SPID – Sistema pubblico d’identità digitale – L’accesso alle banche dati della P.A 

VideoSeminario accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. 

Formazione di gruppo via Internet ex art. 3 Norme di attuazione regolamento di formazione.

Richiesto accreditamento CNDCEC - Due crediti formativi - Evento con accesso gratuito



Cliccare qui per attivare la pagina per il login, per  inserire le credenziali (nome utente e password ricevuti al momento della registrazione) e per aprire la pagina del sito da cui viene trasmesso l'evento - - >


FOROEUROPEO
Informazioni, iscrizione ed altro ai numeri: 06 32 25 073 - 06 32 111 734 - 06 32 25 071

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

FORMAZIONE A DISTANZA VIA INTERNET 
(articolo 3 delle Norme di Attuazione sull’applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative del CNDCEC)

Programma di formazione progettato per consentire al partecipante di apprendere un determinato argomento attraverso l’interazione con un docente/relatore, indipendentemente dal luogo o dalla modalità di svolgimento dell’evento: aula, sala conferenze, utilizzo di Internet.

In questo programma di formazione il relatore/docente si trova in un luogo diverso da quello dove è collocato il gruppo di professionisti ed utilizza le nuove tecnologie telematiche – videoconferenze - per svolgere la relazione/lezione ed essere interattivo.

Il relatore/docente attiva una videoconferenza in diretta streaming utilizzando la rete internet con possibilità di interagire attraverso apposite chat o linee telefoniche dedicate.

In questo sistema il controllo dei partecipanti avviene con il rilascio ai partecipanti di personali credenziali per accedere al portale web da dove viene trasmessa la videoconferenza e con la verifica di semplici domande con risposta multipla (Vero o Falso) che vengono formulate durante l'evento, senza preavviso, dal relatore/tutor.

 

TEST VIDEO VIDEOSEMINARIO

  

COSTO

EVENTO GRATUITO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI ISCRITTI NEGLI ALBI TENUTI DAGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Il nuovo regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in vigore dal I gennaio 2016, prevede all’ art. 4 comma 4 l’acquisizione di n. 20 cfp annuali, fatta eccezione per gli iscritti affetti da disabilità permanente e per le iscritte nei periodo di gravidanza e nei primi due anni successivi al parto, che possono acquisire fino a 30 cfp annuali.

Gli iscritti che superino il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano neanche occasionalmente la professione, possono acquisire un massimo di 6 cfp annuali.

Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 dicembre 2015 (in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiate del Ministero della Giustizia)

art. 1 Definizione e obiettivi della formazione professionale continua

  1. Con l'espressione "formazione professionale contìnua" o "formazione permanente" si intende ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali in tempi successivi al percorso formativo svolto per l'iscrizione nell'Albo professionale. Tali attività sono svolte nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell'interesse pubblico. Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.
  2. Lo svolgimento della "formazione professionale continua" o "formazione permanente" è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell'Albo. Sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio delia professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articolo 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005.
  3. La "formazione professionale continua" o "formazione permanente" si articola e comprende i seguenti distinti ambiti:

a) l'aggiornamento, quale attività finalizzata all'adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali dell'iscritto, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio dell'attività professionale;

b) la formazione, quale attività finalizzata all'acquisizione di competenze specialistiche, anche di natura interdisciplinare, utili ad un miglior esercizio della professione ed alla crescita del professionista;

c) lo svolgimento di attività formative particolari.

4.L'attività di aggiornamento consiste:

a) nella frequenza, anche in modalità e-learning, di seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde e dibattiti, approvati dal Consiglio Nazionale;

b) nella frequenza di congressi nazionali a carattere economico-giuridico, approvati dal Consiglio Nazionale.

5.L'attività di formazione consiste nella frequenza di eventi formativi che presentano contenuti articolati a seconda dell'obiettivo professionale da perseguire e tendono all'acquisizione di conoscenze specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescerne le competenze. Costituisce attività di formazione la frequenza di corsi di alta formazione, anche in modalità e-learning, approvati dal Consiglio Nazionale.

Art. 4 Contenuto dell'obbligo formativo

  1. L'iscritto nell'Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo. Per l'acquisizione dei crediti l'iscritto può svolgere tutte le attività formative di cui all'art.1 secondo le prescrizioni dei commi seguenti.
  2. Per l'assolvimento dell’obbligo di formazione l'iscritto nell'Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.
  3. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire minimo 20 crediti formativi professionali mediante le attività formative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. In ogni caso, quando l'obbligo formativo decorre dal secondo e terzo anno del triennio in corso, l'iscritto è tenuto ad acquisire rispettivamente 60 crediti formativi professionali nel biennio e 30 crediti formativi professionali nell'anno.
  4. Tramite le attività di formazione a distanza che utilizzano tecnologie di identificazione biometrica gli iscritti possono acquisire senza alcun limite crediti formativi. Qualora le attività formative indicate al comma 4, lett. a) e al comma 5, dell'articolo 1, siano svolte a distanza con strumenti che non si avvalgono di tecnologie di identificazione biometrica, gli iscritti possono acquisire un massimo di 20 crediti formativi annuali, fatta eccezione per gli iscritti affetti da disabilità permanente e per le iscritte nei periodi di gravidanza e nei primi due anni successivi al parto che possono acquisire fino a 30 crediti formativi annuali. Gli iscritti che superino il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano neanche occasionalmente la professione, possono acquisire un massimo di 6 crediti formativi annuali in attività svolte a distanza con strumenti che non si avvalgono di tecnologie di identificazione biometrica.
  5. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.