Art.14_ 7 -septies (Domanda di partecipazione alla liquidazione).
Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento. - Capo I OMISSIS: Disposizioni in materia di usura e di estorsione Capo II procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio - sezione prima Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - - sezione seconda liquidazione del patrimonio - Art. 14-septies (Domanda di partecipazione alla liquidazione).
vigente|red
Art. 14-septies (Domanda di partecipazione alla liquidazione).
1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso che contiene:
a) l'indicazione delle generalita' del creditore;
b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.
2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."