Art.14_ 6 -sexies (Inventario ed elenco dei creditori).
Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento. - Capo I OMISSIS: Disposizioni in materia di usura e di estorsione Capo II procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio - sezione prima Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - - sezione seconda liquidazione del patrimonio - Art. 14-sexies (Inventario ed elenco dei creditori).
vigente|red
Art. 14-sexies (Inventario ed elenco dei creditori).
1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilita' della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilita' del debitore:
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purche' vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."