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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 15973 del 27/06/2017

Fruizione dei congedi ex artt. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000, e 2, comma 4, del d.m. n. 278 del 2000 - Richiesta al datore di lavoro - Necessità - Omessa comunicazione dell'esito - Conseguenze.

In tema di permessi non retribuiti, di cui all’art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000, ove il prestatore di lavoro, a contraddittorio aperto dal datore di lavoro, abbia trasmesso i documenti, ovvero fornito gli eventuali chiarimenti richiesti per verificare la ricorrenza dei presupposti previsti dalle fonti legali e contrattuali, il datore di lavoro è tenuto a provvedere sulla domanda del beneficio nel termine di dieci giorni, decorrente dalla data in cui la stessa è stata presentata, ed in mancanza di qualsivoglia comunicazione sul suo esito, o di formulazione di una proposta di differimento del congedo o di fruizione parziale, l’assenza del lavoratore, sulla base dell’art. 2, comma 4, del d.m. n. 278 del 2000, deve ritenersi autorizzata e giustificata.

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 15973 del 27/06/2017