Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo I: del giudice Sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale sezione II: della competenza per materia e valore Sezione III: della competenza per territorio - 22. (Foro per le cause ereditarie)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 22. (Foro per le cause ereditarie)
I. E' competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:
1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione;
3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall'erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;
4) contro l'esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.
II. Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.
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