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Esame Avvocato sessione 2022 – la “prova orale rafforzato” la comunicazione del Presidente della Commissione Centrale. le modifiche introdotte dalla c.d. riforma Cartabia

Tuttavia la Commissione, attesa la recente approvazione delle riforme in parola, la ancora più recente entrata in vigore di parte delle stesse e l’anticipazione a data prossima dell’entrata in vigore di altra parte delle medesime, valuta opportuno che non vengano sottoposti ai candidati quesiti che involgano in modo diretto la trattazione di istituti modificati o introdotti da tali riforme. . . . . . . . . .

Quanto precede non può peraltro spingersi fino ad escludere l’opportunità della conoscenza delle linee essenziali degli interventi riformatori, quanto meno per la parte in cui essi sono già in vigore. Spetterà naturalmente alle sottocommissioni la valutazione, da farsi con prudenza e sulla base di un criterio generale di buon senso, circa la rilevanza dell’eventuale trattazione di istituti nuovi o riformati che entrasse a far parte della discussione, fermo che sembra da escludere che la mancata o insufficiente conoscenza delle novità normative in questione possa assurgere ad elemento determinante il mancato superamento della prova.

Quanto ora detto è destinato a valere esclusivamente per la prima prova, dal momento una delle questioni oggetto della seconda prova verterà sul diritto processuale civile o penale, implicando pertanto di necessità anche la conoscenza delle riforme in parola.

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Premesso

che con nota del 31.1.2023 il Presidente della prima Sottocommissione per il Distretto di Bologna ha segnalato l’espressione di divergenti orientamenti, da parte di alcune sottocommissioni distrettuali, in ordine alla questione se le modifiche introdotte dalla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 149 del 2022 e d.lgs. n. 150 del 2022) possano essere oggetto della prima prova dell’esame, dichiarando di ritenere, con la condivisione dei presidenti delle sottocommissioni del distretto, che non si possa "prescindere dalla normativa effettivamente in rigore, considerato che la prima prova si svolgerà nei mesi di marino, aprile e maggio", sembrando così scontata la necessità della preparazione dei candidati “anche sotto tali profili, quantomeno nelle linee essenziali, par essendo chiamati i commissari ad agire sempre con tutto il buon senso necessario”, ma auspicando, in considerazione degli orientamenti non univoci di cui sopra, l’indicazione, da parte di questa Commissione, di una linea di condotta comune;

che in effetti:

(I) le Sottocommissioni di Milano, Roma e Napoli in data 23.1.2023 hanno espresso l’avviso di ritenere opportuno che in occasione della prima prova orale non vengano sottoposti ai candidati “quesiti contenenti queste disposizioni", precisando che qualora il candidato intenda “tracciare differenze processualistiche in ambito penale già avvenute con suddetta riforma, sarà ben apprezzato" che “[s]i può ragionevolmente prevedere, di converso, che queste ultime disposizioni possano essere oggetto di esame per la seconda prova orale"-,

(II) che la Sottocommissione di Catania, con nota in data 30.1.2023, ha espresso l’avviso di ritenere che la prova di diritto penale richieda la conoscenza delle norme sostanziali e processuali di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, peraltro tenendosi conto, nella valutazione dei candidati, "di tutte le difficoltà legate alla recente entrata in vigore della legge"’,

A norma degli artt. 39 bis, c. 1, del d.l. n. 73 del 2022 e dell’art. 2, c. 2, del d.l. n. 31 del 2021, la prima prova orale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato “ha ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, ... che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia ... tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale;...”.

Gli interventi di riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 e al d.lgs. n. 150 del 2022 hanno riguardato anche la disciplina codicistica sostanziale, oltre che quella processuale, di talché non possono ritenersi, anche per essere in larga parte già in vigore o comunque per esserne prossima l’entrata in vigore, tout court estranei alla prova di esame in fase di avvio.

Tuttavia la Commissione, attesa la recente approvazione delle riforme in parola, la ancora più recente entrata in vigore di parte delle stesse e l’anticipazione a data prossima dell’entrata in vigore di altra parte delle medesime, valuta opportuno che non vengano sottoposti ai candidati quesiti che involgano in modo diretto la trattazione di istituti modificati o introdotti da tali riforme.

Quanto precede non può peraltro spingersi fino ad escludere l’opportunità della conoscenza delle linee essenziali degli interventi riformatori, quanto meno per la parte in cui essi sono già in vigore. Spetterà naturalmente alle sottocommissioni la valutazione, da farsi con prudenza e sulla base di un criterio generale di buon senso, circa la rilevanza dell’eventuale trattazione di istituti nuovi o riformati che entrasse a far parte della discussione, fermo che sembra da escludere che la mancata o insufficiente conoscenza delle novità normative in questione possa assurgere ad elemento determinante il mancato superamento della prova.

Quanto ora detto è destinato a valere esclusivamente per la prima prova, dal momento una delle questioni oggetto della seconda prova verterà sul diritto processuale civile o penale, implicando pertanto di necessità anche la conoscenza delle riforme in parola.

il presidente della Commissione centrale avv. Andrea Pasqualin