Skip to main content

diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale

Sono stato sfrattato dall’immobile da me utilizzato a fini commerciali quale conduttore per finita locazione. Avendo diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale e potendo io bloccare il predetto sfratto fino al versamento del relativo indennizzo, mi chiedo se, come pretende il locatore, persista fino a tale momento l’obbligo da parte mai di versamento del canone mensile.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha fornito risposte esaustive alla questione riguardante le sole locazioni commerciali.

Si è affermato, in particolare, che il conduttore di questo tipo di immobili, il quale, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell’immobile in attesa che gli venga corrisposto l’indennizzo d’avviamento, da un lato, non è tenuto al risarcimento del danno ex art. 1591 c.c. per ritardata riconsegna del bene locato, ma, dall’altro, resta obbligato al pagamento del canone fino al momento del rilascio, “salvo che offra al locatore, con le modalità dell’offerta reale formale ex artt. 1216 secondo comma e 1209 c.c. la riconsegna del bene, condiziondola al pagamento dell’indennità d’avviamento, atteso il forte legame strumentale che lega le due prestazioni” “così Cass. 20 gennaio 2016 n.890).

Già in precedenza, comunque, la Suprema Corte aveva affermato l’obbligo di pagamento del solo canone locatizio per il conduttore che sia in mora nella riconsegna dell’immobile, ove giustificata dal mancato versamento da parte del locatore dell’indennizzo d’avviamento (cfr. in tal senso Cass. nn. 15876/2013 e 7179/2010).