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0027. Estinzione della persona giuridica

Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo II: delle persone giuridiche capo II: delle associazioni e delle fondazioni Art.27. Estinzione della persona giuridica.

Art. 27. Estinzione della persona giuridica.

1. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

2. Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
[L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.] (1)

(1) Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

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