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glossario termini informatici/giuridici del processo telematico e collegati

glossario termini informatici/giuridici del processo telematico e della notifica in proprio a mezzo Pec

Glossario

ACCESSO AL FASCICOLO - CONTUMACE - PARTE NON COSTITUITA

Il fascicolo informatico/digitale d'ufficio relativo ad un giudizio ordinario e ad un procedimento monitorio può essere consultato dal difensore del richiedente, dal giudice designato, dal cancelliere e dopo la emissione del decreto anche dal difensore dell'ingiunto.

Prima del Luglio 2014 il difensore della parte ingiunta per accedere al fascicolo informatico deve recarsi in cancelleria con una copia dell'ingiunzione notificato e con la procura del cliente. Poteva visionare il fascicolo, estrarre copia in formato cartaceo o in formato digitale su supporto idoneo (cd o dvd) che doveva fornire. La consultazione era gratuita. Per le copie doveva pagare i diritti previsti.

Da luglio 2014, alla parte non ancora costituita in giudizio che ne abbia interesse, è consentito l'accesso telematico al fascicolo informatico al fine di consultare gli atti, i documenti ed i provvedimenti del fascicolo stesso.

La parte deve predisporre una istanza e deve utilizzare il redattore di atti PCT per inoltrarla telematicamente al Tribunale di riferimento.

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

L'Agenzia per l'Italia Digitale è un ente pubblico non economico, istituito con decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Esso opera, secondo le direttive, per l'attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

L'Agenzia per l'Italia Digitale svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della Pubblica Amministrazione, attraverso la realizzazione dell'Amministrazione digitale.

ALLINEAMENTO DEI DATI

E' il processo di coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale)

ATTESTAZIONE CONFORMITÀ ATTO GIUDIZIARIO

Schema

attesto

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l'atto notificato è copia foto-riprodotta conforme all'originale da cui è stata estratta.

ATTO RICHIESTA VISIBILITA'

La istanza da inviare

TRIBUNALE DI _ _

ISTANZA DI RICHIESTA DI VISIBILITÀ TEMPORANEA

DEL FASCICOLO INFORMATICO R.G. N. _ _ /_ _

Per _ _, cod. fisc. _ _ / P.IVA _ _ , residente/con sede _ _ , rappresentato e difeso ai fini del presente atto dall'avv. _ _ , cod. fisc. _ _ , con studio in _ _ , pec _ _ fax _ _ , in virtù di procura alle lite rilasciata ex art. 83 c.p.c. che si trasmette, con la busta di deposito telematica, unitamente al presente atto

PREMESSO

-che _ _ è parte nel procedimento indicato in epigrafe; -che, pertanto, ha interesse ad accedere al fascicolo informatico, dovendo a fini difensivi, procedere all'esame di atti, documenti e provvedimenti depositati per una eventuale costituzione in giudizio (oppure per la eventuale opposizione a decreto ingiuntivo)

-tutto ciò premesso, il sottoscritto

CHIEDE

-che di voler consentire allo scrivente Avvocato la consultazione da remoto del fascicolo telematico per il tempo necessario all'espletamento delle anzidette attività. Con osservanza. _ _li _ _

Avv. _ _

AUTENTICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO

E' la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione. (Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale.)

BUSTA DI TRASPORTO

E' il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 - Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003)

CAdES - (CMS Advanced Electronic Signature)

E' il formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni. (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROVVEDIMENTO Dgsia del 16 aprile 2014)

CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA

La carta d'identità elettronica è il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale)

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

La carta nazionale dei servizi è il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale)

CEC-PAC

Le caselle di Comunicazione Elettronica Certificata tra Enti Pubblic e Cittadini sono caselle di Posta Elettronica Certificata erogate come servizio gratuito che consente ai cittadini di dialogare esclusivamente con gli Enti Pubblici che hanno dichiarato i propri riferimenti PEC nell'IPA. (DPCM 6 maggio 2009 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009)

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA», l'organismo di cui all'articolo 4, comma 1, del Dlgs 12 febbraio 1993, n.39, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

CERTIFICAZIONE DEL SOGGETTO ABILITATO ESTERNO PRIVATO

La certificazione del soggetto abilitato esterno privato è la attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale, al registro ovvero di possesso della qualifica che legittima l'esercizio delle funzioni professionali e l'assenza di cause ostative all'accesso. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. )

CERTIFICAZIONE DEL SOGGETTO ABILITATO ESTERNO PUBBLICO

La certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico è l'attestazione di appartenenza del soggetto all'amministrazione pubblica e dello svolgimento di funzioni tali da legittimare l'accesso. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD)

Il codice dell'amministrazione digitale (CAD) è il Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. V Codice dell'amministrazione digitale (CAD): il Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni; ( Art.1 Definizioni -Decreto 19 Marzo 2013 Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) Fonte Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.83 del 09.04.2013 Il CAD, Codice dell'Amministrazione Digitale, è stato emanato con Dlgs del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005. Da allora sono state introdotte diverse modifiche al Decreto, le ultime delle quali dal Dlgs 30 dicembre 2010, n. 235, e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il codice in materia di protezione dei dati personali- (Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni - DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

DATI DI CERTIFICAZIONE

I dati di certificazione sono i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente regolamento, relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

DATO A CONOSCIBILITÀ LIMITATA

Il dato a conoscibilità limitata è il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

DATO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il dato delle pubbliche amministrazioni è il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

DATO PUBBLICO

Il dato pubblico è il dato conoscibile da chiunque. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

DISPONIBILITÀ

La disponibilità è la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;

DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

DOCUMENTO - COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO

La copia informatica di documento analogico è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale)

DOCUMENTO - COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO

La copia informatica di documento analogico è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto. (Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale

DOCUMENTO - COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

La copia informatica di documento informatico è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

DOCUMENTO - COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

La copia informatica di documento informatico è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale

DOCUMENTO - COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO ANALOGICO

La copia per immagine su supporto informatico di documento analogico è il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale)

DOCUMENTO - COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO ANALOGICO

La copia per immagine su supporto informatico di documento analogico è il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale,

DOCUMENTO - DOCUMENTI ALLEGATI FORMATO

Come devono essere?

Il formato dei documenti informatici allegati all'atto principale da depositare e/o da notificare è fissato dall'art. 13 delle specifiche tecniche.

Detto articolo, dopo aver ribadito, la regola generale di non presenza di elementi attivi (macro e campi variabili e altri) indica il formato utilizzabile.

I due nuovi formati in aggiunta ai formati previsti sono .eml e .msg.

Il secondo comma, precisa, poi che sono consentiti i formati compressi (zip, rar e arj) purchè contengano file predisposti nel formato indicato dalle specifiche tecniche.

Precisa il terzo comma che gli allegati possono (non devono) essere sottoscritti con firma digitale.

ART. 13 (Formato dei documenti informatici allegati - art. 12 del regolamento) 1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:

a) .pdf b) .rtf c) .txt d) .jpg e) .gif f) .tiff g) .xml h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti. i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.

È consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: a) .zip b) .rar c) .arj.

Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione.

DOCUMENTO - DOCUMENTO ANALOGICO

Il documento analogico è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.)

DOCUMENTO - DOCUMENTO INFORMATICO

Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale)

DOCUMENTO - DOCUMENTO INFORMATICO

Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale)

DOCUMENTO - GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

La gestione informatica dei documenti è l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonche' alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

DOMINIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Il dominio di posta elettronica certificata è l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete. DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

DOMINIO GIUSTIZIA

Il dominio giustizia è l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

DUPLICATO INFORMATICO

Il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

FASCICOLO INFORMATICO

Il fascicolo informatico è versione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

FIRMA DIGITALE

La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 ( DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44)

FIRMA DIGITALE - CERTIFICATI ELETTRONICI

I certificati elettronici sono gli attestati elettronici che collegano all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche. (Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale) glossario "termini tecnici" come definiti dalla normativa digitale)

FIRMA DIGITALE - CERTIFICATO QUALIFICATO

Il certificato qualificato è il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva; (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale)

FIRMA DIGITALE - CHIAVE PRIVATA

La chiave privata è l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico. ((DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale)

FIRMA DIGITALE - CHIAVE PUBBLICA

La chiave pubblica è l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale)

Firma digitale CERTIFICATORE

Il certificatore è il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

FIRMA DIGITALE SCADUTA

Se viene apposta una firma digitale o altro tipo di firma qualificata basata con un certificato revocato/scaduto o sospeso: è una attività equivalente alla mancata sottoscrizione e gli effetti per a revoca o sospensione con decorrenza della pubblicazione.

FIRMA ELETTRONICA

La firma elettronica è l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

FIRMA ELETTRONICA - TITOLARE

Il titolare è la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

La firma elettronica avanzata è insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

La firma elettronica qualificata è un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

FORMATO APERTO

Il formato aperto è il formato dei dati con cui e' realizzato l'INI-PEC, ai sensi dell'art. 68, comma 3, lettere a) e b) del Codice dell'amministrazione digitale. (Art.1 Definizioni -Decreto 19 Marzo 2013 Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)

FRUIBILITÀ DI UN DATO

La fruibilità di un dato è la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

GESTORE DEI SERVIZI TELEMATICI

Il gestore dei servizi telematici è sistema informatico, interno al dominio giustizia, che consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

GESTORE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Il gestore di posta elettronica certificata è il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO (CRS)

identifica univocamente una richiesta di erogazione del servizio ed e' associato alla RPT e alla RT al fine di qualificare in maniera univoca il versamento. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IDENTIFICAZIONE INFORMATICA

La identificazione informatica è la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale

La identificazione informatica è l'operazione di identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi o di altro dispositivo crittografico, mediante un certificato di autenticazione, secondo la definizione di cui al Dlgs 7 marzo 2005, n. 82. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

INFO CAMERE

Info Camere è la Società consortile per azioni che attualmente gestisce i sistemi informatici delle Camere di commercio. ((Art.1 Definizioni -Decreto 19 Marzo 2013 Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) Fonte Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.83 del 09.04.2013

INI-PEC: INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

INI-PEC: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito dall'art. 6-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale. ((Art.1 Definizioni -Decreto 19 Marzo 2013 Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)

IPA: Indice delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 57-bis del CAD; Art.1 Definizioni -Decreto 19 Marzo 2013 Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) Fonte Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.83 del 09.04.2013

LDAP -Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

è un protocollo standard per l'interrogazione e la gestione di archivi elettronici.

LOG

Il log è il documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o piu' operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informatico. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

LOG DEI MESSAGGI

Il log dei messaggi è il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

NOTIFICA IN PROPRIO - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA

La notifica di alcuni atti determina la necessità da parte del notificante di effettuare anche alcuni adempimenti successivi previsti dal codice. Per gli atti di impugnazione e gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo l'avvocato deve dare avviso alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

Per l'intimazione di sfratto notificata in proprio, qualora l'atto non sia stato ricevuto personalmente dal destinatario l'avvocato deve inviare la raccomandata ai sensi dell'art. 660 c.p.c.

NOTIFICA IN PROPRIO - ATTI NOTIFICABILI IN PROPRIO

Gli atti notificabili in proprio:

-gli atti in materia civile e amministrativa;

-gli atti stragiudiziali.

L'avvocato non può notificare in proprio gli atti di esclusiva competenza dell'ufficiale giudiziario e precisamente: -l'intimazione dei testi art. 250 c.p.c. (esclusa quella diretta predisposta dal legale con RR, -Il preavviso di sfratto; - i pignoramenti immobiliari e presso terzi, -le offerte reali

-materia penale

Non si possono notificare in proprio, perché non previsto dalla legge, gli atti giudiziari in materia penale (atto di costituzione di parte civile, atto di intimazione di testi.

-materia tributaria

NOTIFICA IN PROPRIO - CASELLA - WEBMAIL – CLIENT

Il vantaggio della webmail è che permette di accedere alla propria casella di posta da qualsiasi computer e non richiede configurazioni.

La webmail però, al contrario dei client, non permette di scaricare i messaggi nel proprio computer ma solo di cancellarli per liberare spazio.

I client di posta sono strumenti più completi ma richiedano una configurazione iniziale. In ogni caso si possono utilizzare contemporaneamente entrambi i sistemi.

NOTIFICA IN PROPRIO - COMPETENZA TERRITORIALE

La competenza territoriale dell'avvocato nella notifica in proprio

L'avvocato che notifica in proprio non ha limiti di competenza territoriale.

Giurisprudenza

Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla legge n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio.

Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. (Fattispecie relativa alla notificazione di una sentenza impugnata con ricorso per cassazione). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1938 del 19/02/2000

NOTIFICA IN PROPRIO - ORARIO

La notifica a mezzo Ufficiale giudiziario può essere fatta, ai sensi dell'art.147 c.p.c., dalle ore 7 fino alle ore 21.

La notifica a mezzo PEC eseguita dopo le ore 21 si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

NOTIFICA IN PROPRIO - PROVA DI AVER RICEVUTO UNA E-MAIL INVIATA ALLA SUA CASELLA PEC

Come posso contestare un destinatario che asserisce di non aver ricevuto una e-mail inviata alla sua casella pec?

Con la posta certificata posso opporgli la ricevuta di consegna.

Questa ricevuta attesta, con firma del provider scelto dal destinatario, la data e l'ora in cui il messaggio è stato consegnato nella sua casella.

Nel caso il destinatario non fosse in copia conoscenza "CC", la stessa ricevuta contiene anche l'intero contenuto (testo ed eventuali allegati) del messaggio recapitato.

NOTIFICA IN PROPRIO - RELAZIONE

Elaborazione

La relazione di notificazione a mezzo PEC è un documento originale informatico nativo PDF che il difensore deve sottoscrivere con firma digitale.

Contenuto

Ai sensi dell'art. 3 bis comma 5 l. 53/1994, deve obbligatoriamente contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;

g) l'attestazione di conformità dell'atto da notificare trasformato dal difensore da analogico (cartaceo) in documento informatico.

Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

La lettera b) (Gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine cui albo è iscritto.) prevista nella precedente formulazione dell'articolo è stata eliminata dal dl 90/2014 e, pertanto come si è già precisato il requisito della preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine non è più necessario per la notifica a mezzo PEC.

E' necessario evidenziare che l'avvocato sottoscrittore della relazione di notificazione assume la funzione di pubblico ufficiale (art. 6 l.53/1994) con tutte le conseguenze in sede penale e disciplinare.

Le formule tipo relative alla relazione di notifica

1.la relazione di notifica a mezzo PEC con l'attestazione di conformità

2.la relazione di notifica a mezzo PEC di documenti originali informatici

FORMULA - SCHEMA

1.la relazione di notifica a mezzo pec con l'attestazione di conformità

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' (art. 3 bis comma 5 e comma 2)

Il sottoscritto Avv. _ _ con studio in _ _, C.F. _ _, tel. _ _, fax _ _, Pec _ _, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di _ _, ai sensi del disposto della L. 53/1994 e successive modificazioni, quale difensore di _ _, residente in _ _ C.F. _ _

in virtù della procura alle liti, rilasciata su foglio analogico separato, debitamente sottoscritta e trasformata, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 n. 5 D.M. 44/2011, in copia informatica per immagine e poi sottoscritta con la mia firma digitale,

NOTIFICO

a _ _ C.F. _ _ residente in _ _ , a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC ufficiale _ _

estratto dall'elenco di riferimento tenuto da _ _,

ad ogni effetto di legge, l'atto originale informatico da me prodotto ed avente ad il seguente oggetto: _ _

ATTESTO

che la procura alle liti, che trasmetto, anche ai fini della congiunzione all'atto principale come previsto dall'art. 83 comma 2 c.p.c., in allegato al presente messaggio, è un documento informatico, digitalizzato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 5 della L. 53/94 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

PRECISO

che la presente relazione di notifica viene da me sottoscritta con firma digitale e trasmessa con il presente messaggio unitamente alla documentazione indicata.

_ _, li _ _

Avv. _ _

Memo: Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

NOTIFICA IN PROPRIO - SISTEMI (L.53/1994)

1-notifica a mezzo del servizio postale l. 53/1994 –

Art. 3. procedimento

2-notifica fatta direttamente al domiciliatario l. 53/1994 –

Art. 4. notifica diretta all'avvocato procuratore domiciliatario

3-notifica a mezzo pec alla controparte l. 53/1994 –

Art. 3 bis. La notificazione con modalita' telematica

4-notifica indiretta a mezzo pec Un quarto sistema, ancora non attivo a causa della mancanza delle strutture informatiche, è l'invio dell'atto a mezzo PEC all'ufficiale giudiziario, il quale poi procede alla notifica.

art. 113 c.p.c. art. 149 bis c.p.c.

NOTIFICA IN PROPRIO -PERFEZIONAMENTO

Quando si perfeziona la notifica?

Il perfezionamento della notifica in proprio segue i principi generali e, pertanto, anche il principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario prevista dall'art. 149 c.p.c. (Sentenza della corte costituzionale n. 477/2002)

Giurisprudenza:

Principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario

Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall'art. 149 cod. proc. civ., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato, munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto, a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53. Ne consegue che, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all'agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15234 del 03/07/2014

ORIGINALI NON UNICI

Gli originali non unici sono i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

PAdES (PDF Advanced Electronic Signature)

E' il formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni. (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROVVEDIMENTO Digsia del 16 aprile 2014.

PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI

Il portale dei servizi telematici è la struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;

DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Portale telematico: portale WEB tramite il quale sono resi disponibili i servizi di aggiornamento e consultazione dell'INI-PEC; (Art.1 Definizioni -Decreto 19 Marzo 2013 Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.83 del 09.04.2013

POSTA ELETTRONICA

La posta elettronica è un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La posta elettronica certificata è sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui al DPR 11 febbraio 2005, n. 68. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - avviso di mancata consegna:

l'avviso, emesso dal sistema, per indicare l'anomalia al mittente del messaggio originale nel caso in cui il gestore di posta elettronica certificata sia impossibilitato a consegnare il messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario; (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - avviso di non accettazione:

l'avviso, sottoscritto con la firma del gestore di posta elettronica certificata del mittente, che viene emesso quando il gestore mittente è impossibilitato ad accettare il messaggio in ingresso, recante la motivazione per cui non è possibile accettare il messaggio e l'esplicitazione che il messaggio non potrà essere consegnato al destinatario; (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - busta di anomalia:

la busta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, nella quale è inserito un messaggio errato ovvero non di posta elettronica certificata e consegnata ad un titolare, per evidenziare al destinatario detta anomalia; (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - busta di trasporto:

la busta creata dal punto di accesso e sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata mittente, all'interno della quale sono inseriti il messaggio originale inviato dall'utente di posta elettronica certificata ed i relativi dati di certificazione; (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - casella

la casella di posta elettronica posta all'interno di un dominio di posta elettronica certificata ed alla quale è associata una funzione che rilascia ricevute di avvenuta consegna al ricevimento di messaggi di posta elettronica certificata; (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - dati di certificazione:

i dati, quali ad esempio data ed ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di posta elettronica certificata del mittente; tali dati sono inseriti nelle ricevute e sono trasferiti al titolare destinatario insieme al messaggio originale per mezzo di una busta di trasporto;

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - dominio

dominio di posta elettronica certificata che contiene unicamente caselle di posta elettronica certificata; (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - firma del gestore

la firma elettronica avanzata, basata su un sistema di chiavi asimmetriche, che consente di rendere manifesta la provenienza e di assicurare l'integrità e l'autenticità dei messaggi del sistema di posta elettronica certificata, generata attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al gestore e la sua univoca identificazione, creata automaticamente con mezzi che garantiscano il controllo esclusivo da parte del gestore. (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - gestore

il soggetto che gestisce uno o più domini di posta elettronica certificata con i relativi punti di accesso, di ricezione e di consegna, titolare della chiave usata per la firma delle ricevute e delle buste e che si interfaccia con altri gestori di posta elettronica certificata per l'interoperabilità con altri titolari; (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - indice dei gestori di posta elettronica certificata:

il sistema, che contiene l'elenco dei domini e dei gestori di posta elettronica certificata, con i relativi certificati corrispondenti alle chiavi usate per la firma delle ricevute, degli avvisi e delle buste, realizzato per mezzo di un server Lightweight Directory Access Protocol, di seguito denominato LDAP, posizionato in un'area raggiungibile dai vari gestori di posta elettronica certificata e che costituisce, inoltre, la struttura tecnica relativa all'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata. (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - marca temporale:

un'evidenza informatica con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98. (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - messaggio originale:

il messaggio inviato da un utente di posta elettronica certificata prima del suo arrivo al punto di accesso e consegnato al titolare destinatario per mezzo di una busta di trasporto che lo contiene; (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - MESSAGGIO

Il messaggio di posta elettronica certificata è un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - punto di accesso:

il sistema che fornisce i servizi di accesso per l'invio e la lettura di messaggi di posta elettronica certificata, nonché i servizi di identificazione ed accesso dell'utente, di verifica della presenza di virus informatici all'interno del messaggio, di emissione della ricevuta di accettazione e di imbustamento del messaggio originale nella busta di trasporto (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - punto di consegna:

il sistema che compie la consegna del messaggio nella casella di posta elettronica certificata del titolare destinatario, verifica la provenienza e la correttezza del messaggio ed emette, a seconda dei casi, la ricevuta di avvenuta consegna o l'avviso di mancata consegna (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - punto di ricezione:

il sistema che riceve il messaggio all'interno di un dominio di posta elettronica certificata, effettua i controlli sulla provenienza e sulla correttezza del messaggio ed emette la ricevuta di presa in carico, imbusta i messaggi errati in una busta di anomalia e verifica la presenza di virus informatici all'interno dei messaggi di posta ordinaria e delle buste di trasporto (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ricevuta breve di avvenuta consegna:

la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed un estratto del messaggio originale; (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ricevuta completa di avvenuta consegna:

la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed il messaggio originale; (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ricevuta di accettazione:

la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del mittente, contenente i dati di certificazione, rilasciata al mittente dal punto di accesso a fronte dell'invio di un messaggio di posta elettronica certificata; (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ricevuta di avvenuta consegna:

la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario; (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale . 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ricevuta di presa in carico:

la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di ricezione nei confronti del gestore di posta elettronica certificata mittente per attestare l'avvenuta presa in carico del messaggio da parte del sistema di posta elettronica certificata di destinazione, recante i dati di certificazione per consentirne l'associazione con il messaggio a cui si riferisce; (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - titolare

il soggetto a cui è assegnata una casella di posta elettronica certificata; (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ricevuta sintetica di avvenuta consegna:

la ricevuta che contiene i dati di certificazione; (DECRETO del 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005)

PRESTATORE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

Il prestatore dei servizi di pagamento è l'istituto di credito, Poste Italiane e gli altri soggetti, che, ai sensi del Dlgs 27 gennaio 2010 n.11 e successive modifiche ed integrazioni, mettono a disposizione strumenti atti ad effettuare pagamenti. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Le pubbliche amministrazioni centrali sono le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al Dlgs 30 luglio 1999, n. 300. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

PUNTO DI ACCESSO

Il punto di accesso è la struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nella normativa di riferimento. Il punto di accesso pubblico del Ministero della giustizia: http://pst.giustizia.it/PST

RdA

Ricevuta di Accettazione della Posta Elettronica Certificata. (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROVVEDIMENTO 16 aprile 2014.

ReGIndE - REGISTRO GENERALE DEGLI INDIRIZZI ELETTRONICI -

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del regolamento del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROVVEDIMENTO 16 aprile 2014.

Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) è gestito dal Ministero della giustizia e contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni.

Il ReGIndE censisce i soggetti abilitati esterni che intendono fruire dei servizi telematici di cui al presente regolamento del ministero della giustizia provvedimento 16 aprile 2014. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROVVEDIMENTO 16 aprile 2014.

RICEVUTA TELEMATICA (RT)

La ricevuta telematica (RT) è una struttura standardizzata, emessa a fronte di una RPT, che definisce gli elementi necessari a qualificare il pagamento e trasferisce inalterate le informazioni della RPT relative alla parte riservata. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO (RPT)

La richiesta di pagamento telematico (RPT) è la struttura standardizzata che definisce gli elementi necessari a caratterizzare il pagamento e qualifica il versamento con un identificativo univoco, nonche' contiene i dati identificativi, variabili secondo il tipo di operazione, e una parte riservata per inserire informazioni elaborabili automaticamente dai sistemi informatici (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

RIFERIMENTO TEMPORALE

Il riferimento temporale è l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003

RIUTILIZZO

Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del Dlgs 24 gennaio 2006, n. 36. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

SOFTWARE ANTISPAM

Il software studiato e progettato per rilevare ed eliminare lo Spam. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

SOGGETTI ABILITATI

I soggetti abilitati sono i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo.

In particolare si intende per:

1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP;

2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici;

3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice;

4) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali;

n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi previsti dalla lettera

m) estratto da: Regolamento recante: «Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e comunicazione - modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44

SPAM

Lo spam sono messaggi indesiderati. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche tecniche sono le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi dell'articolo 34, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

UTENTE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

L'utente di posta elettronica certificata è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonche' eventuali unità organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

UTENTE PRIVATO

L'utente privato è la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi previsti dalla lettera m). (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

VALIDAZIONE TEMPORALE

La validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi. (DLGS 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

VIRUS INFORMATICO

Il virus informatico è un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. (DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

VISIBILITÀ ATTI DEPOSITATI TELEMATICAMENTE

Quando devono essere visibili gli atti depositati telematicamente?

L'attuale sistema informatico ministeriale visualizza e comunica il deposito degli atti al momento in cui vengono acquisiti nella banca dati.

Questa funzione ha creato perplessità con riferimento agli atti che vengono messi a disposizione della controparte consentendo eventuali adeguamenti degli atti depositati successivamente.

Ha creato inoltre problemi con riferimento alle istanze con richieste cautelari che vengono, in alcuni casi, letti dalla controparte prima dell'esame del giudice.

La normativa di riferimento del sistema tradizionale è collocata nell'art. 76 disp att. del codice di procedura civile (Poteri delle parti sui fascicoli).

L'indirizzo che sembrerebbe emergere dalle prime indicazioni del Dgsia è quello di rendere visibili e comunicare gli atti dopo la scadenza del termine e nella ipotesi di richieste dirette al giudice dopo l'esame del giudice.