Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12045 del 22/06/2020 (Rv. 658208 - 01)
Scioglimento - liquidazione - organi sociali durante la liquidazione - - liquidatori - cancellazione della societa' –
Fallimento - Società cancellata dal registro delle imprese - Legittimazione del liquidatore alla proposizione della domanda di concordato preventivo - Esclusione - Fondamento.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l.fall., nella parte in cui impedisce al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo. Quest'ultima procedura, infatti, diversamente dalla prima, che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude "ipso facto" l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare; né l'istanza concordataria può essere intesa come uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallendo in sede di istruttoria prefallimentare.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12045 del 22/06/2020 (Rv. 658208 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2495