Art. 7-bis (Procedure familiari)
Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento. - Capo I OMISSIS: Disposizioni in materia di usura e di estorsione Capo II procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio - sezione prima Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - § 1 Disposizioni generali – Art. 7-bis (Procedure familiari)
vigente|red
Art. 7-bis (Procedure familiari).
1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonchè le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.
aggiornamenti|orange
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. n. 43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n. 319). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2020) (GU n.269 del 28-10-2020)
Art. 4-ter. Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti).
1. Alla legge 27gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Procedure familiari).
1.1 membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonchè le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi";