Straniero (condizione dello) - protezione internazionale - valutazione della domanda
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - protezione internazionale - valutazione della domanda - contenuto - situazione dei paesi di transito del richiedente - rilevanza – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018
Nella domanda di protezione internazionale, l'allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un'ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l'indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art.3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018