Onore (reputazione) - risarcimento del danno - lesione dell’onore e della reputazione
Personalità (diritti della) - onore (reputazione) - risarcimento del danno - lesione dell’onore e della reputazione - danno non patrimoniale “in re ipsa” - esclusione - onere di allegazione e prova - necessità - liquidazione giudiziale - presupposti – fattispecie - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018
In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto "verosimilmente" pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano, senza precisare quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018