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Art.12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del consumatore).

Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento. - Capo I OMISSIS: Disposizioni in materia di usura e di estorsione Capo II procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio - sezione prima Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - § 3 Piano del consumatore – Art. 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del consumatore).

vigente|red

Art. 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del consumatore).

1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

2. Il piano omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4. (1)

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