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Art.14 Impugnazione e risoluzione dell'accordo

Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento. - Capo I OMISSIS: Disposizioni in materia di usura e di estorsione Capo II procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio - sezione prima Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - § 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore - Art. 14 Impugnazione e risoluzione dell'accordo

vigente|red

Art. 14 Impugnazione e risoluzione dell'accordo

1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente (o con colpa grave) aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di annullamento.

1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

2. Se il proponente non adempie ((. . .)) agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza,(entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,) entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. (1)

crisi da sovraindebitamento

Effetti

omologazione

piano del consumatore