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obbligo di frequenza dei corsi di formazione obbligatori ex art. 43 legge n. 247/12 per i tirocinanti che abbiano anticipato il semestre in costanza di studi universitari.

Il COA di Torino formula quesito in merito alla sussistenza dell’obbligo di frequenza dei corsi di formazione obbligatori ex art. 43 legge n. 247/12 per i tirocinanti che abbiano anticipato il semestre in costanza di studi universitari.

Né l’articolo 43 della legge n. 247/12 né il d.m. n. 17/2018 prevedono l’esonero dei praticanti che abbiano anticipato un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari dalla frequenza dei corsi di formazione. Un tanto è confermato dall’articolo 5, comma 2, della Convenzione quadro stipulata dal CNF e dalla Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche in data 23 gennaio 2023, a mente del quale: “Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione quadro il praticante non è esentato dall’obbligo di frequenza dei corsi di cui all’articolo 43 della legge”.

Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 7