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vizi occulti che impediscono di abitare l’immobile

1. Sono inquilino in un appartamento adibito ad abitazione. Dopo pochi mesi dalla stipula del relativo contratto e dalla contestuale mia immissione in possesso si è accertata l’esistenza di gravi vizi occulti che impediscono di abitare l’immobile, talchè sono stato costretto ad andare, in via provvisoria, a vivere altrove. Debbo ugualmente continuare a versare il canone ed a pagare gli oneri condominiali al locatore, non intendendo rinunciare ad un futuro godimento dell’appartamento, non appena da questi verranno eliminati i predetti vizi?

La presenza di vizi occulti preesistenti alla stipula del contratto di locazione scoperti in corso di rapporto, comporta un inadempimento del locatore cui consegue, una volta accertata la conseguente impossibilità di godimento dell’immobile locato, il diritto del conduttore di sospendere il pagamento del canone e degli oneri accessori, venendo a mancare completamente in tale ipotesi, la controprestazione della controparte.

La Suprema Corte, infatti, ancora con una recentissima sentenza (Cass. 3 maggio 2016 n. 8637), ha ribadito il principio di diritto (peraltro affermato costantemente dalla stessa Corte di legittimità) secondo il quale la sospensione del canone è pienamente legittima in tutte le ipotesi (quale quella di specie) di impossibilità totale di godimento del bene locato.