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trasformazione il tetto condominiale in terrazza ad uso esclusivo da parte di un condomino

Un condomino ha trasformato il tetto condominiale in terrazza ad uso esclusivo, sostenendo. in risposta ai vari condomini che si erano lamentati, di poterlo fare ai sensi del disposto di cui all’art. 1102 c.c. che consente a tutti i partecipanti l’uso della cosa comune ed essendo l’intervento effettuato finalizzato, nel rispetto della norma citata, semplicemente ad un migliore godimento del bene comune. La risposta non convince. Chi ha ragione?

Sicuramente i dubbi del lettore sono ampiamente giustificati, come affermato dal Tribunale di Firenze con una recente decisione n. 358 del 28. 1. 2016 (conforme a quanto già stabilito dalla Suprema Corte con due sentenze del 2008 nn. 2865 e 14950), ove si è ancora chiarito che con l’opera in questione si è alterata l’originaria destinazione della cosa comune, che è stata così sottratta ad ogni possibilità di godimento futuro da parte degli altri condomini, in violazione del citato art. 1102 c.c., ove si prevede che ogni condomino è titolato a servirsi della cosa comune “purchè non ne alteri la destinazione a non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.