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danni causati da un anomalo temporale in due locali sotterranei siti nello stabile condominiale

Dopo un forte ed anomalo temporale ho subito forti danni in due miei locali sotterranei siti nello stabile condominiale, dipesi, a mio giudizio, da una negligente manutenzione del sistema di pompaggio per lo smaltimento delle acque piovane. Il Condominio mi nega tuttavia il risarcimento dei danni e con esso la stessa compagnia di assicurazione dell’edificio mi contesta ogni diritto all’indennizzo, assumendo entrambi l’esistenza in concreto del caso fortuito, che esclude la legittimità della pretesa.

I principi in tema sono stati espressi dalla Suprema Corte in modo chiaro ed esaustivo ancora con due recenti decisioni (Cass. 24. 9. 2015 n. 18877 e Cass. 24 marzo 2016 n. 58779).

Si è, in particolare affermato, in tema di responsabilità civile per danni ad immobili derivati da infiltrazioni di acque piovane, che: “un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire dai normali canoni della meteorologia, può integrare gli estremi del caso fortuito a condizione che si accerti, con il massimo rigore, che i danni si sarebbero verificati con pari intensità anche se l’ente preposto avesse provveduto alla predisposizione di un sistema di pompaggio per lo smaltimento delle acque, idoneo, in base alle norme disciplinanti la detta attività ed alle regole dell’arte conformi alle comuni norme di diligenza e prudenza, a contenere la furia delle acque” ed ancora che “l’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni possono costituire caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità per danni solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento”.

In sostanza, pertanto, per accertare il diritto del condomino ad essere indennizzato, in caso di controversia tra le parti interessate, sarà necessario servirsi di un perito (nominato, in caso di accordo al riguardo dallo stesso condominio ovvero da un giudice ove la questione sia portata avanti all’autorità giudiziaria), che accerti, alla luce dei principi espressi dal giudice di legittimità, nonché, in ogni caso, dei caratteri delle precipitazioni nel frangente, se si possa nella specie o meno affermare l’esistenza di caso fortuito o di forza maggiore ovvero se possa configurarsi una responsabilità concreta dell’ente condominiale per omessa custodia.