nomina verbale dell’amministratore di condominio senza una chiara investitura scritta
Si è discusso nel mio condominio se possa o meno nominare l’amministratore dell’ente verbalmente, senza una chiara investitura scritta. Desidererei un chiarimento al riguardo, anche con riferimento alla nuova disciplina del condominio in vigore dopo l’approvazione della legge n. 220/2012.
Una nomina verbale dell’amministratore, deducibile da un comportamento concludente dei condomini, possibile prima dell’entrata in vigore riforma della normativa sul condominio del 2012, è oggi chiaramente e pacificamente illegittima.
Ancora di recente la Suprema Corte, con sentenza n. 2242 del 4. 2. 2016, (riguardante tuttavia una fattispecie relativa a nomina del legale rappresentante precedente il vigore della legge n. 220/2012), ammetteva tale tipo di nomina, affermando che “la procura di conferimento del potere di rappresentanza, può essere verbale o tacita e può risultare, indipendentemente dalla formale investitura assembleare, e dall’annotazione nello speciale registro di cui all’art. 1129 c.c., dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l’amministratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio”. E’ incontestabile ormai che tale principio non sia più applicabile dopo la riforma del 2012,, in quanto l’amministratore deve essere nominato nel rispetto delle nuove disposizioni, che necessariamente comportano una investitura formale scritta.
Infatti, per essere legittimamente incaricato, l’amministratore, deve, nel rispetto del nuovo art. 1129 c.c., all’atto dell’accettazione: comunicare i propri dati anagrafici e professionali e il codice fiscale; curare il nuovo registro di nomina e revoca dell’amministratore; (con l’indicazione delle date di nomina e revoca degli amministratori che l’hanno preceduto); precisare il compenso richiesto che, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere specificato analiticamente, a pena di nullità della nomina, nell’importo dovuto per l’attività svolta, nonchè indicare e documentare ai condomini intervenuti in assemblea la sussistenza dei requisiti morali e professionali necessari per la legittimità della nomina.