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2702. Efficacia della scrittura privata.

Codice Civile Libro Sesto: DELLA TUTELA DEI DIRITTI Titolo II: DELLE PROVE Capo II: DELLA PROVA DOCUMENTALE Sezione I: DELL'ATTO PUBBLICO Sezione II: DELLA SCRITTURA PRIVATA Art.2702. Efficacia della scrittura privata.

Art. 2702. Efficacia della scrittura privata.

1. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

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