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337. (Sospensione dell'esecuzione e dei processi)

codice di procedura civile libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale - 337. (sospensione dell'esecuzione e dei processi)

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Articolo vigente

Art. 337. (Sospensione dell'esecuzione e dei processi)

1. L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. (1)

2. Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata.


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